Art. 5.

Modifiche   all'articolo   252   del  decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

    1.  L'articolo  252  del  decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre  1992,  n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.   252   (Adempimenti  dell'intestatario  del  certificato  di
circolazione). - 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione
del  certificato  di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro
quarantotto  ore,  ne  fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il
duplicato  ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i
trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che
provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalita'
prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
Analogamente  procede  in  caso  di deterioramento del certificato di
circolazione, previa consegna del documento deteriorato.
  2.  In  caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa,
l'intestatario  del corrispondente certificato di circolazione, entro
quarantotto  ore,  chiede  il  rilascio  di  un  nuovo  certificato e
l'emissione  di  una  nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile
del  Dipartimento  per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di
cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e
la  nuova  targa  contestualmente  alla  domanda,  con  le  modalita'
prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
Analogamente  procede  in  caso di deterioramento della targa, previa
distruzione della stessa.
  3.  Il  centro  elaborazione  dati del Dipartimento per i trasporti
terrestri   aggiorna   telematicamente   gli  archivi  del  Ministero
dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi
1  e  2,  rientra in possesso del certificato di circolazione o della
targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.
  5.  In  caso  di  trasferimento  di residenza delle persone fisiche
intestatarie   di  certificati  di  circolazione,  i  comuni,  previa
obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere
all'Ufficio  centrale  operativo  del  Dipartimento  per  i trasporti
terrestri,  per  via  telematica  o  su supporto cartaceo, secondo la
modulistica  prescritta  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri,
notizia  dell'avvenuto  trasferimento di residenza, nel termine di un
mese   decorrente   dalla  data  di  registrazione  della  variazione
anagrafica.  L'Ufficio  centrale  operativo  sopra citato provvede ad
aggiornare  il  certificato  di  circolazione trasmettendo per posta,
alla  nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da
apporre sul certificato di circolazione.
  6.  Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere,
entro  trenta  giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento
del  certificato  di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile
del  Dipartimento  per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di
cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla
domanda,   con   le   modalita'   prescritte   dal   Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  un  tagliando,  recante  la nuova
residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».