Art. 9.

                      Disposizioni transitorie

  1.  E'  fatta  sempre  salva  la  possibilita'  per chi si dichiara
proprietario   di   un  ciclomotore,  gia'  immesso  in  circolazione
anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  di  richiedere  il  rilascio  della  nuova  targa e del
certificato  di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio
motorizzazione  civile  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
ovvero  presso  uno  dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, come
modificato dal presente decreto.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 495
          del 1992 si vedano le note alle premesse.