Art. 17.
Modifiche  all'articolo 147  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
                                n. 42
  1.  Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42, le parole: «l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e'
rilasciata   secondo  le  procedure  previste  all'articolo 26»  sono
sostituite dalle seguenti: «si applica l'articolo 26».
 
          Nota all'art. 17:
               - Si riporta il testo dell'art. 147 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  147  (Autorizzazione  per  opere da eseguirsi da
          parte   di   amministrazioni  statali).  -  1.  Qualora  la
          richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146 riguardi
          opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi
          compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
          l'autorizzazione   viene   rilasciata   in   esito  ad  una
          conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
          integrazioni.
              2.   Per  i  progetti  di  opere  comunque  soggetti  a
          valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della
          legge  8  luglio  1986,  n. 349, e da eseguirsi da parte di
          amministrazioni statali, si applica l'art. 26.
              3.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  codice,  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta del Ministero, d'intesa con il
          Ministero  della  difesa  e  con  le  altre amministrazioni
          statali  interessate,  sono  individuate  le  modalita'  di
          valutazione  congiunta  e  preventiva  della localizzazione
          delle  opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
          aree sottoposti a tutela paesaggistica.».