Art. 17. Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «si applica l'articolo 26».
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 147 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto: «Art. 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali). - 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. 2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'art. 26. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalita' di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.».