Art. 23. Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti: «da parte del Ministero».
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto: «Art. 155 (Vigilanza). - 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.».