Art. 23.
Modifiche  all'articolo 155  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
                                n. 42
  1.  Al  comma 2,  secondo  periodo,  dell'articolo 155  del decreto
legislativo   22 gennaio   2004,  n.  42,  dopo  le  parole:  «poteri
sostitutivi» sono inserite le seguenti: «da parte del Ministero».
 
          Nota all'art. 23:
              - Si  riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  155  (Vigilanza).  - 1. Le funzioni di vigilanza
          sui  beni  paesaggistici  tutelati  da  questo  Titolo sono
          esercitate dal Ministero e dalle regioni.
              2.   Le   regioni   vigilano   sull'ottemperanza   alle
          disposizioni  contenute nel presente decreto legislativo da
          parte   delle   amministrazioni  da  loro  individuate  per
          l'esercizio  delle  competenze  in  materia  di  paesaggio.
          L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di
          tali   competenze   comporta   l'attivazione   dei   poteri
          sostitutivi da parte del Ministero.».