IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante  delega  al  Governo
concernente la disciplina dell'impresa sociale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 9 febbraio 2006; 
  Sentite le rappresentanze del terzo settore; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 2006; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
del  Ministro  delle  attivita'  produttive,   del   Ministro   della
giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro
dell'interno; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Nozione 
  1. Possono acquisire la  qualifica  di  impresa  sociale  tutte  le
organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro  V  del
codice  civile,  che  esercitano  in   via   stabile   e   principale
un'attivita' economica organizzata al fine della produzione  o  dello
scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta  a  realizzare
finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui  agli
articoli 2, 3 e 4. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, e le organizzazioni i cui atti  costitutivi  limitino,
anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi  in  favore
dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di
impresa sociale. 
  3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni  religiose
con le quali lo  Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o  intese  si
applicano le norme di cui  al  presente  decreto  limitatamente  allo
svolgimento delle attivita' elencate all'articolo 2, a condizione che
per tali attivita' adottino un regolamento,  in  forma  di  scrittura
privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per
tali  attivita'  devono  essere  tenute  separatamente  le  scritture
contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere  i
requisiti che sono  richiesti  dal  presente  decreto  per  gli  atti
costitutivi. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - Il  testo  della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega
          al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005,
          n. 153.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -   L'art.   117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
          Costituzione,  stabilisce  che  lo Stato ha la legislazione
          esclusiva  nelle  seguenti  materie:  giurisdizione e norme
          processuali;   ordinamento   civile   e  penale;  giustizia
          amministrativa.
              - Per  il  testo della citata legge n. 118 del 2005, si
          veda la nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 2,   del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.