Art. 11. 
                         Organi di controllo 
  1. Ove  non  sia  diversamente  stabilito  dalla  legge,  gli  atti
costitutivi devono prevedere, nel caso del  superamento  di  due  dei
limiti indicati nel primo comma  dell'articolo  2435-bis  del  codice
civile ridotti della meta', la nomina di  uno  o  piu'  sindaci,  che
vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e  sul  rispetto
dei   principi   di   corretta   amministrazione,    sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 
  2.   I   sindaci   esercitano   anche   compiti   di   monitoraggio
dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa,  avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3,  4,
6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in
sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10,  comma
2. 
  3. I sindaci possono in qualsiasi  momento  procedere  ad  atti  di
ispezione  e  di  controllo;  a  tale  fine,  possono  chiedere  agli
amministratori notizie, anche con riferimento ai  gruppi  di  imprese
sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. 
  4. Nel caso in  cui  l'impresa  sociale  superi  per  due  esercizi
consecutivi due dei limiti indicati  nel  primo  comma  dell'articolo
2435-bis del codice civile, il controllo contabile e'  esercitato  da
uno o piu' revisori contabili iscritti nel registro istituito  presso
il Ministero della giustizia o dai sindaci. 
Nel caso in cui il controllo contabile sia  esercitato  dai  sindaci,
essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili  iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
 
          Nota all'art. 11:
              -  Il testo dell'art. 2435-bis, primo comma, del codice
          civile, e' il seguente:
              «Art.  2435-bis  (Bilancio  in  forma abbreviata). - Le
          societa',  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
          mercati  regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio in
          forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente,  per due esercizi consecutivi, non abbiano
          superato due dei seguenti limiti:
                1)   totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:
          3.125.000 euro;
                2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
          6.250.000 euro;
                3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
          50 unita'.