Art. 13. 
Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione
                           del patrimonio 
  1. Per le organizzazioni  che  esercitano  un'impresa  sociale,  la
trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in
modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo  3
dei soggetti risultanti dagli  atti  posti  in  essere;  la  cessione
d'azienda  deve  essere  realizzata  in   modo   da   preservare   il
perseguimento   delle   finalita'   di    interesse    generale    di
cuiall'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti  di  cui  di
cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma
si applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento. 
  2. Gli atti di cui al comma 1 devono  essere  posti  in  essere  in
conformita' a linee guida  adottate  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita   l'Agenzia   per   le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. 
  3. Salvo quanto  previsto  in  tema  di  cooperative,  in  caso  di
cessazione  dell'impresa,  il  patrimonio  residuo  e'  devoluto   ad
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  associazioni,
comitati,  fondazioni  ed  enti  ecclesiastici,  secondo   le   norme
statutarie. La disposizione di cui al presente comma non  si  applica
agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. 
  4. Gli organi di amministrazione notificano, con  atto  scritto  di
data certa,  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'intenzione di procedere ad uno  degli  atti  di  cui  al  comma  1,
allegando  la   documentazione   necessaria   alla   valutazione   di
conformita'  alle  linee  guida  di  cui  al  comma  2,   ovvero   la
denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. 
  5. L'efficacia degli atti  e'  subordinata  all'autorizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che  si  intende
concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. 
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
quando il  beneficiario  dell'atto  e'  un'altra  organizzazione  che
esercita un'impresa sociale.