Art. 14. Lavoro nell'impresa sociale 1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non puo' essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. 2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, e' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalita' specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.
Nota all'art. 14: - Il testo degli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e' il seguente: «Art. 2 (Attivita' di volontariato). - 1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte». «Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli». «Art. 17 (Flessibilita' nell'orario di lavoro). - 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale».