Art. 15. 
                        Procedure concorsuali 
  1.  In  caso  di  insolvenza,  le  organizzazioni  che   esercitano
un'impresa  sociale  sono  assoggettate  alla   liquidazione   coatta
amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267.  La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui
all'articolo 1, comma 3. 
  2.  Alla  devoluzione  del  patrimonio  residuo  al  termine  della
procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3. 
 
          Nota all'art. 15:
              -  Il  testo  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta  amministrativa  -  Testo  in  vigore  dal 16 luglio
          2006),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile
          1942, n. 81.