Art. 16. 
                 Funzioni di monitoraggio e ricerca 
  1. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  promuove
attivita' di raccordo degli  uffici  competenti,  coinvolgendo  anche
altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia  per  le  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e  le  parti  sociali,  le  agenzie
tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente  si  avvale  o  che
siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti  sociali,  al  fine  di
sviluppare azioni di sistema e svolgere attivita' di  monitoraggio  e
ricerca. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  avvalendosi
delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive,
al fine di verificare il rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto da parte delle imprese sociali. 
  3. In caso di accertata violazione delle norme di cui  al  presente
decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei  lavoratori,
gli uffici competenti del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, assunte le  opportune  informazioni,  diffidano  gli  organi
direttivi  dell'impresa  sociale  a  regolarizzare  i   comportamenti
illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente  il  quale,
applicano le sanzioni di cui al comma 4. 
  4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli
1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla  intimazione  di  cui  al
comma 3, gli uffici competenti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali dispongono la perdita della  qualifica  di  impresa
sociale. Il provvedimento e' trasmesso ai  fini  della  cancellazione
dell'impresa  sociale  dall'apposita  sezione  del   registro   delle
imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3. 
  5. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  svolge  i
propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo
sentita l'Agenzia per le organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale.