Art. 17. 
                       Norme di coordinamento 
  1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e  gli  enti
non commerciali di cui al decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.
460,  che  acquisiscono  anche  la  qualifica  di  impresa   sociale,
continuano ad  applicare  le  disposizioni  tributarie  previste  dal
medesimo decreto legislativo n. 460  del  1997,  subordinatamente  al
rispetto dei  requisiti  soggettivi  e  delle  altre  condizioni  ivi
previsti. 
  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite  le  seguenti:  «,
delle imprese sociali». 
  3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino  le  disposizioni  di
cui agli articoli 10, comma 2, e 12,  acquisiscono  la  qualifica  di
impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di  cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di
cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto
si  applicano  nel   rispetto   della   normativa   specifica   delle
cooperative. 
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed  i
loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.  381,  possono
modificare i  propri  statuti  con  le  modalita'  e  le  maggioranze
previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
 
          Note all'art. 17:
              -  Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
          460  (Riordino  della  disciplina tributaria degli enti non
          commerciali   e   delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
              -   Il   testo   dell'art.   3,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica
          e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui  all'art.  11,
          comma 1,  del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
          e  disciplina  fiscale delle operazioni di ristrutturazione
          bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  461),  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
              «2. Non  sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di
          funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di
          finanziamento,  di  erogazione o, comunque, di sovvenzione,
          diretti  o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore
          di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
          strumentali,  delle  imprese  sociali  e  delle cooperative
          sociali  di  cui  alla  legge  8 novembre  1991,  n.  81, e
          successive modificazioni».
              - Il   testo   della  legge  8 novembre  1991,  n.  381
          (Disciplina delle cooperative sociali), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.