Art. 4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi 1. All'attivita' di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione. 2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10. 3. Le imprese private con finalita' lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita' di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale. 4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto e' annullabile e puo' essere impugnato in conformita' delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 4: - Il Capo IX del titolo V del libro V del codice civile reca: «Delle societa' costituite all'estero od operanti all'estero». - Il testo dell'art. 2545-septies del codice civile, e' il seguente: «Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). - Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune. La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle societa' cooperative». - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.