Art. 6. Responsabilita' patrimoniale 1. Salvo quanto gia' disposto in tema di responsabilita' limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio e' superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio. 2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio e' diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa. 3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.