Art. 10.
                      Divieti all'importazione
  1.  E'  vietato  importare,  anche  da  Paesi  terzi inseriti negli
elenchi comunitari da cui e' autorizzata l'importazione:
    a)   animali   da   azienda  o  d'acquacoltura  cui  siano  stati
somministrati:
      1)  per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti
sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o
loro derivati;
      2)  sostanze  o  prodotti  contenenti  sostanze  beta-agoniste,
estrogene,  ivi  compreso  l'estradiolo-17  beta  ed  i  suoi esteri,
gestagene  ed  androgene,  salvo  che tale somministrazione sia stata
effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4,
5  e  7  e  nel  rispetto  dei  tempi  di  sospensione previsti dalla
normativa vigente;
    b)  carni  o  prodotti ottenuti da animali la cui importazione e'
vietata ai sensi della lettera a).