Art. 11. 
  Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze 
  1. La sorveglianza del processo di allevamento degli animali  e  di
quello di prima trasformazione dei prodotti di origine  animale,  per
la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato  I  negli
animali vivi, nei loro escrementi e nei  liquidi  biologici,  nonche'
nei tessuti, nei prodotti di  origine  animale,  negli  alimenti  per
animali  e  nell'acqua  di  abbeveraggio  e'  effettuata  secondo  le
disposizioni del presente articolo e degli articoli 12 e 13. 
  2. Ai fini della ricerca di  cui  al  comma  l,  le  regioni  e  le
province autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a  carico
dei  relativi  bilanci,  nuclei  operativi  regionali  di   vigilanza
veterinaria (N.O.R.V.).