Art. 12. 
              Coordinamento del Ministero della salute 
  1. Il Ministero della salute, fatte salve le norme piu'  specifiche
applicabili nel campo del controllo della nutrizione  degli  animali,
coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della salute: 
    a) aggiorna annualmente il piano di cui all'articolo 13: 
    b)  coordina  le  attivita'  dei  servizi  centrali  e  regionali
incaricati della sorveglianza sui vari residui e tutti i servizi  che
effettuano comunque  il  controllo  sull'uso  delle  sostanze  o  dei
prodotti negli allevamenti; 
    c) raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione  delle
misure adottate e dei risultati ottenuti; 
    d) trasmette alla Commissione europea, entro il 31 marzo di  ogni
anno, le informazioni e i risultati di cui alla lettera c),  compresi
quelli relativi alle indagini in corso.