Art. 12. Coordinamento del Ministero della salute 1. Il Ministero della salute, fatte salve le norme piu' specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli animali, coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della salute: a) aggiorna annualmente il piano di cui all'articolo 13: b) coordina le attivita' dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui e tutti i servizi che effettuano comunque il controllo sull'uso delle sostanze o dei prodotti negli allevamenti; c) raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti; d) trasmette alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni e i risultati di cui alla lettera c), compresi quelli relativi alle indagini in corso.