Art. 13. 
 Aggiornamento del piano per la ricerca dei residui o delle sostanze 
  1. Il Ministero della salute, aggiorna entro il 31  marzo  di  ogni
anno, in base all'esperienza maturata negli anni  precedenti  e  alle
eventuali osservazioni della Commissione europea,  il  piano  per  la
ricerca delle categorie di residui o di sostanze di cui  all'allegato
II, approvato dalla stessa Commissione con decisione 98/390/CE del 20
maggio 1998. 
  2. Il Ministero della salute informa ogni sei mesi  la  Commissione
europea e gli altri  Stati  membri  in  merito  all'esecuzione  e  ai
risultati del piano; l'esito dell'esecuzione del piano e' pubblico. 
 
          Nota all'art. 13:
              -  La  decisione 98/390/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          19 giugno 1998, n. L. 175.