Art. 13. Aggiornamento del piano per la ricerca dei residui o delle sostanze 1. Il Ministero della salute, aggiorna entro il 31 marzo di ogni anno, in base all'esperienza maturata negli anni precedenti e alle eventuali osservazioni della Commissione europea, il piano per la ricerca delle categorie di residui o di sostanze di cui all'allegato II, approvato dalla stessa Commissione con decisione 98/390/CE del 20 maggio 1998. 2. Il Ministero della salute informa ogni sei mesi la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano; l'esito dell'esecuzione del piano e' pubblico.
Nota all'art. 13: - La decisione 98/390/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 giugno 1998, n. L. 175.