Art. 14. Autocontrollo 1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio. 2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di: a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati; b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati; c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati. 3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 puo' commercializzare soltanto: a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto; c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b). 4. Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti: a) il Ministro della salute, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce linee guida per disciplinare le modalita' della sorveglianza sulla qualita' della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualita'; b) il Ministero delle politiche agricole e forestali cura l'introduzione, nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualita', di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione del presente decreto; dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione al Ministero della salute. 5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, puo' ridurre la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza o di filiera produttiva.