Art. 14. 
                            Autocontrollo 
  1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
a),  se  non  gia'  registrato   presso   il   servizio   veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale  competente  per  territorio  ai
sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione  presso
il predetto servizio. 
  2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione  e  di  prima
trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un  piano
di autocontrollo aziendale al fine di: 
    a) accettare,  nel  corso  di  forniture  dirette  o  tramite  un
intermediario, soltanto gli animali per i  quali  l'allevatore  abbia
garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati; 
    b)  accertare  che  gli  animali  d'ingrasso   introdotti   nello
stabilimento non  contengano  residui  superiori  ai  limiti  massimi
consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non
autorizzati; 
    c) assicurarsi che nello  stabilimento  vengano  introdotti  solo
prodotti di origine animale che non contengano residui  superiori  ai
limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze
o di prodotti non autorizzati. 
  3. Il responsabile delle aziende e degli  stabilimenti  di  cui  ai
commi 1 e 2 puo' commercializzare soltanto: 
    a) animali ai quali non  siano  stati  somministrati  sostanze  o
prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati  oggetto  di  un
trattamento illecito; 
    b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o
prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di  sospensione
prescritto; 
    c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle  lettere  a)  e
b). 
  4. Ferme restando  le  disposizioni  concernenti  l'immissione  sul
mercato dei prodotti: 
    a) il Ministro della salute, con decreto da adottarsi di concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali,  stabilisce
linee guida per disciplinare le modalita'  della  sorveglianza  sulla
qualita' della filiera produttiva da realizzarsi a cura  delle  parti
interessate,   anche   mediante   rafforzamento   delle   misure   di
autosorveglianza da introdurre nei capitolati d'oneri  dei  marchi  e
dei contrassegni di qualita'; 
    b)  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  cura
l'introduzione, nei capitolati d'oneri dei marchi e dei  contrassegni
di qualita', di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini
dell'applicazione del presente  decreto;  dell'avvenuta  introduzione
viene data comunicazione al Ministero della salute. 
  5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, puo'  ridurre  la
frequenza dei controlli  ufficiali,  tenuto  conto  dell'appartenenza
dell'azienda  d'origine  o  di   provenienza   ad   un   sistema   di
autosorveglianza o di filiera produttiva.