Art. 16. 
                         Controlli ufficiali 
  1. Fatti salvi i controlli effettuati  nel  quadro  dell'attuazione
dei piani di cui all'articolo 13 e i controlli previsti da specifiche
normative, le autorita' competenti procedono a controlli ufficiali  a
sondaggio: 
    a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all'allegato
I,  categoria  A,   nonche'   nelle   fasi   di   manipolazione,   di
magazzinaggio, di  trasporto,  di  distribuzione,  di  vendita  o  di
acquisto delle stesse; 
    b) nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli
alimenti per animali; 
    c) durante il processo di allevamento degli animali  e  di  prima
trasformazione dei prodotti di origine animale. 
  2. I controlli di cui al comma 1 mirano segnatamente a rilevare  la
detenzione  o  la  presenza  di  sostanze  o  prodotti  vietati   che
potrebbero essere somministrati  ad  animali  per  fini  di  ingrasso
ovvero il trattamento illecito degli animali. 
  3.  I  controlli  previsti  allo  stabilimento  di  macellazione  o
all'atto della prima vendita degli  animali  di  acquacoltura  e  dei
prodotti  della  pesca  possono  essere  ridotti  per   tener   conto
dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete
di sorveglianza epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza  sulla
qualita' di cui all'articolo 14, comma 4.