Art. 16. Controlli ufficiali 1. Fatti salvi i controlli effettuati nel quadro dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 13 e i controlli previsti da specifiche normative, le autorita' competenti procedono a controlli ufficiali a sondaggio: a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A, nonche' nelle fasi di manipolazione, di magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle stesse; b) nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti per animali; c) durante il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. 2. I controlli di cui al comma 1 mirano segnatamente a rilevare la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito degli animali. 3. I controlli previsti allo stabilimento di macellazione o all'atto della prima vendita degli animali di acquacoltura e dei prodotti della pesca possono essere ridotti per tener conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete di sorveglianza epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza sulla qualita' di cui all'articolo 14, comma 4.