Art. 17. 
                      Esecuzione dei controlli 
  1. I controlli di cui  al  presente  decreto  sono  eseguiti  dalle
autorita' competenti senza preavviso. 
  2.  Il  responsabile  dello  stabilimento  di   macellazione   deve
agevolare le ispezioni prima della macellazione  e,  in  particolare,
assistere il veterinario ufficiale  o  il  personale  ausiliario  per
tutte le relative operazioni.