Art. 18. Modalita' dei controlli 1. L'autorita' competente: a) in caso di presunto trattamento illecito, invita il proprietario, il detentore degli animali o il veterinario che ha in cura gli animali a fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento; b) qualora a seguito di un'indagine sospetti o abbia conferma di un trattamento illecito, dispone tempestivamente controlli: 1) a sondaggio, sugli animali nelle aziende di origine o di provenienza, anche mediante prelievi di campioni, al fine, in particolare, di rivelare tale trattamento e soprattutto eventuali tracce di impianti; 2) volti a rilevare la presenza di sostanze il cui uso e' vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende agricole in cui gli animali sono allevati, detenuti o ingrassati, nonche' nelle aziende ad esse collegate, o nelle aziende di origine o di provenienza degli animali. A tale fine devono essere effettuati campioni ufficiali di acqua di abbeveraggio e di alimenti per animali; 3) a sondaggio sugli alimenti per animali nelle aziende di origine o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle acque di cattura, per gli animali di acquacoltura; 4) di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a); 5) necessari a chiarire l'origine delle sostanze o prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati; c) in caso di superamento dei limiti massimi di residui ovvero di traccia di sostanza o di prodotto non autorizzato, procede ad ogni azione ed indagine utile sulla base del rilevamento effettuato.