Art. 18. 
                       Modalita' dei controlli 
  1. L'autorita' competente: 
    a)  in  caso  di  presunto  trattamento   illecito,   invita   il
proprietario, il detentore degli animali o il veterinario che  ha  in
cura gli animali a fornire tutti i documenti che motivano  la  natura
del trattamento; 
    b) qualora a seguito di un'indagine sospetti o abbia conferma  di
un trattamento illecito, dispone tempestivamente controlli: 
      1) a sondaggio, sugli animali nelle aziende  di  origine  o  di
provenienza,  anche  mediante  prelievi  di  campioni,  al  fine,  in
particolare, di rivelare tale  trattamento  e  soprattutto  eventuali
tracce di impianti; 
      2) volti a rilevare la presenza  di  sostanze  il  cui  uso  e'
vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende
agricole in cui gli animali sono  allevati,  detenuti  o  ingrassati,
nonche' nelle aziende ad esse collegate, o nelle aziende di origine o
di provenienza degli animali. A tale fine  devono  essere  effettuati
campioni ufficiali  di  acqua  di  abbeveraggio  e  di  alimenti  per
animali; 
      3) a sondaggio sugli alimenti  per  animali  nelle  aziende  di
origine o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle  acque
di cattura, per gli animali di acquacoltura; 
      4) di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a); 
      5) necessari a chiarire l'origine delle sostanze o prodotti non
autorizzati o quella degli animali trattati; 
    c) in caso di superamento dei limiti massimi di residui ovvero di
traccia di sostanza o di prodotto non autorizzato,  procede  ad  ogni
azione ed indagine utile sulla base del rilevamento effettuato.