Art. 19. Laboratorio nazionale di riferimento 1. Il laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve: a) coordinare le attivita' dei laboratori autorizzati per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi d'analisi; b) assistere il Ministero della salute nell'organizzazione del piano; c) organizzare periodicamente prove comparative; d) garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti; e) garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento; f) assicurare al proprio personale la possibilita' di partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione europea o dai laboratori comunitari di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti. 2. I laboratori comunitari di riferimento sono quelli indicati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Nota all'art. 19: - Per il regolamento (CE) n. 882/2004 si veda nelle note alle premesse.