Art. 19. 
                Laboratorio nazionale di riferimento 
  1.  Il  laboratorio  nazionale  di  riferimento   per   i   residui
nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve: 
    a)  coordinare  le  attivita'  dei  laboratori  autorizzati   per
effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i
metodi d'analisi; 
    b) assistere il Ministero della  salute  nell'organizzazione  del
piano; 
    c) organizzare periodicamente prove comparative; 
    d) garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei
compiti loro attribuiti; 
    e)  garantire  la  diffusione  delle  informazioni  fornite   dai
laboratori comunitari di riferimento; 
    f) assicurare al proprio personale la possibilita' di partecipare
ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione  europea  o
dai laboratori comunitari di riferimento, nei  limiti  delle  risorse
disponibili previste dalle disposizioni vigenti. 
  2. I laboratori comunitari  di  riferimento  sono  quelli  indicati
nell'allegato VII del regolamento (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
 
          Nota all'art. 19:
              - Per  il  regolamento  (CE)  n. 882/2004 si veda nelle
          note alle premesse.