Art. 21. 
              Misure adottate dall'autorita' competente 
  1. Nel caso in  cui  gli  accertamenti  effettuati  in  conformita'
dell'articolo 20 diano  risultati  positivi,  l'autorita'  competente
adotta  tutte  le  misure  necessarie  per  individuare  l'animale  e
l'azienda d'origine o di provenienza e  per  ottenere  le  necessarie
precisazioni circa l'analisi e i  suoi  risultati;  inoltre,  dispone
un'indagine presso l'azienda d'origine o di provenienza, al  fine  di
determinare le cause della presenza di residui,  nonche'  un'indagine
sulla origine delle sostanze o dei  prodotti  non  autorizzati  o  di
sostanze autorizzate utilizzate illecitamente, nelle fasi, secondo  i
casi, di  fabbricazione,  di  movimentazione,  di  magazzinaggio,  di
trasporto, di somministrazione,  di  distribuzione  o  della  vendita
ovvero qualsiasi altra indagine  supplementare  ritenuta  necessaria;
dispone, infine, per l'identificazione  degli  animali  su  cui  sono
stati effettuati i prelievi e che gli stessi  non  possono  in  alcun
caso lasciare l'azienda finche' non sono disponibili i risultati  dei
controlli. 
  2. Se dai risultati dei controlli effettuati risulta la  necessita'
di un'indagine o di un'azione in uno o piu' Stati membri o in  uno  o
piu' Paesi terzi, il Ministero della salute informa gli  altri  Stati
membri e la Commissione europea.