Art. 21. Misure adottate dall'autorita' competente 1. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in conformita' dell'articolo 20 diano risultati positivi, l'autorita' competente adotta tutte le misure necessarie per individuare l'animale e l'azienda d'origine o di provenienza e per ottenere le necessarie precisazioni circa l'analisi e i suoi risultati; inoltre, dispone un'indagine presso l'azienda d'origine o di provenienza, al fine di determinare le cause della presenza di residui, nonche' un'indagine sulla origine delle sostanze o dei prodotti non autorizzati o di sostanze autorizzate utilizzate illecitamente, nelle fasi, secondo i casi, di fabbricazione, di movimentazione, di magazzinaggio, di trasporto, di somministrazione, di distribuzione o della vendita ovvero qualsiasi altra indagine supplementare ritenuta necessaria; dispone, infine, per l'identificazione degli animali su cui sono stati effettuati i prelievi e che gli stessi non possono in alcun caso lasciare l'azienda finche' non sono disponibili i risultati dei controlli. 2. Se dai risultati dei controlli effettuati risulta la necessita' di un'indagine o di un'azione in uno o piu' Stati membri o in uno o piu' Paesi terzi, il Ministero della salute informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.