Art. 22. 
                     Sequestro degli allevamenti 
  1.  Qualora  si  constati  un  trattamento   illecito   l'autorita'
competente sottopone a  sequestro  gli  allevamenti  sottoposti  alle
indagini di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera  b),  dispone  che
tutti gli animali interessati siano muniti di un  contrassegno  o  di
un'identificazione  ufficiale  e  ordina  un  prelievo  di   campioni
ufficiali su un insieme di  animali  statisticamente  rappresentativo
fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute.