Art. 23. 
Misure da adottare in caso  di  superamento  dei  limiti  massimi  di
                               residui 
  1. Qualora si  riscontri  il  superamento  dei  limiti  massimi  di
residui, l'autorita' competente: 
    a) effettua un'indagine nell'azienda di origine o di provenienza,
a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento; 
    b)  adotta,  in  base  ai  risultati  dell'indagine,  le   misure
necessarie  per  la   tutela   della   sanita'   pubblica,   compreso
eventualmente il divieto di  uscita  degli  animali  o  dei  prodotti
dall'azienda o dallo stabilimento di  cui  trattasi  per  un  periodo
determinato. 
  2. In caso di infrazioni ripetute al rispetto  dei  limiti  massimi
dei residui sia negli animali che nei prodotti immessi  in  commercio
da parte di allevatori o di  stabilimenti  di  prima  trasformazione,
l'autorita' competente deve procedere: 
    a) ad un controllo piu' rigoroso degli  animali  e  dei  prodotti
dell'azienda o dello stabilimento per un periodo di almeno sei  mesi,
con sequestro  dei  prodotti  o  carcasse  in  attesa  dei  risultati
dell'analisi dei campioni prelevati; 
    b)  se  i  risultati  di  cui  alla  lettera  a)  evidenziano  un
superamento del limite massimo di  residui,  al  ritiro  dal  consumo
umano delle carcasse o dei prodotti e al loro  trattamento  ai  sensi
del Regolamento (CE) n. 1774 del 2002.