Art. 24. 
         Misure da adottare in caso di scambi e importazioni 
  1. Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli un trattamento
illecito ovvero il superamento dei  limiti  massimi  di  residui  che
riguardi animali o prodotti di origine animale spediti verso un altro
Stato membro, su richiesta dell'autorita' competente  di  tale  Stato
membro,  il  Ministero  della  salute  dispone   per   l'applicazione
all'azienda o allo stabilimento di origine  o  di  provenienza  delle
misure previste all'articolo 21, comma 1, e agli articoli 22, 23, 25,
26 e 27. 
  2. Se i casi di cui  al  comma  1  riguardano  animali  o  prodotti
provenienti da un Paese terzo il Ministero della salute ne informa la
Commissione europea.