Art. 25. Misure da adottare in caso di infrazione 1. Gli animali dell'azienda sottoposta a indagine, durante il periodo di sequestro previsto all'articolo 22, possono lasciare l'azienda d'origine solo sotto controllo ufficiale; a tale fine, l'autorita' competente prende le misure appropriate in funzione della natura delle sostanze individuate. 2. Qualora, a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'articolo 22, sia confermato un trattamento illecito, l'autorita' competente: a) dispone l'immediato abbattimento, in loco ovvero nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti positivi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002; b) procede ad un prelievo di campioni su tutte le partite sospette di animali dell'azienda sotto indagine. 3. Se risulta positiva almeno la meta' dei prelievi effettuati sul campione rappresentativo ai sensi dell'articolo 22, l'autorita' competente ordina l'abbattimento di tutti gli animali sospetti presenti nell'azienda. 4. Per un periodo di almeno dodici mesi successivo all'esecuzione della misura di cui al comma 3, le aziende appartenenti al medesimo allevatore sono sottoposte ad un controllo ufficiale piu' rigoroso per la ricerca dei residui; in tal caso, vengono meno i benefici di cui all'articolo 14, comma 6, derivati dal sistema organizzato di autosorveglianza cui eventualmente l'allevatore aderisce. 5. Sono sottoposti a controlli ufficiali supplementari, rispetto a quelli previsti all'articolo 16, le aziende e gli stabilimenti: a) che forniscono animali e alimenti per animali all'azienda di cui al comma 1; b) appartenenti alla stessa catena di fornitori delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a).