Art. 25. 
              Misure da adottare in caso di infrazione 
  1. Gli animali  dell'azienda  sottoposta  a  indagine,  durante  il
periodo di  sequestro  previsto  all'articolo  22,  possono  lasciare
l'azienda d'origine solo sotto  controllo  ufficiale;  a  tale  fine,
l'autorita' competente prende le misure appropriate in funzione della
natura delle sostanze individuate. 
  2. Qualora, a seguito di un  prelievo  di  campioni  effettuato  ai
sensi dell'articolo  22,  sia  confermato  un  trattamento  illecito,
l'autorita' competente: 
    a)  dispone  l'immediato  abbattimento,  in  loco  ovvero   nello
stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti  positivi  e
ne ordina l'invio ad uno stabilimento di  trasformazione  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1774 del 2002; 
    b) procede ad  un  prelievo  di  campioni  su  tutte  le  partite
sospette di animali dell'azienda sotto indagine. 
  3. Se risulta positiva almeno la meta' dei prelievi effettuati  sul
campione  rappresentativo  ai  sensi  dell'articolo  22,  l'autorita'
competente  ordina  l'abbattimento  di  tutti  gli  animali  sospetti
presenti nell'azienda. 
  4. Per un periodo di almeno dodici mesi  successivo  all'esecuzione
della misura di cui al comma 3, le aziende appartenenti  al  medesimo
allevatore sono sottoposte ad un controllo  ufficiale  piu'  rigoroso
per la ricerca dei residui; in tal caso, vengono meno i  benefici  di
cui all'articolo 14, comma 6, derivati  dal  sistema  organizzato  di
autosorveglianza cui eventualmente l'allevatore aderisce. 
  5. Sono sottoposti a controlli ufficiali supplementari, rispetto  a
quelli previsti all'articolo 16, le aziende e gli stabilimenti: 
    a) che forniscono animali e alimenti per animali  all'azienda  di
cui al comma 1; 
    b) appartenenti alla stessa catena di fornitori delle  aziende  e
degli stabilimenti di cui alla lettera a).