Art. 26. 
    Misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto 
  1. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione,  se
sospetta che gli  animali  presentati  hanno  subito  un  trattamento
illecito o che hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non e'
stato rispettato il periodo di sospensione, dispone: 
    a) che gli animali siano macellati separatamente; 
    b) il sequestro delle carcasse e delle frattaglie, procedendo  ai
prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze; 
    c) nel caso di risultati positivi, l'invio delle carcasse e delle
frattaglie a uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento
(CE)  n.  1774  del  2002,  senza  alcun  indennizzo  o  altra  forma
compensatoria. 
  2. Il veterinario ufficiale  dello  stabilimento  di  macellazione,
quando dispone di elementi che gli consentono di concludere  che  gli
animali presentati hanno subito un trattamento  autorizzato,  ma  che
non e' stato rispettato il periodo di sospensione, ne  differisce  la
macellazione. 
  3. Il veterinario ufficiale  dello  stabilimento  di  macellazione,
quando dispone di elementi che gli consentono di concludere  che  gli
animali presentati hanno subito un trattamento illecito,  ne  dispone
l'abbattimento e l'invio alla distruzione o, se  consentito,  ad  uno
stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del
2002, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria. 
  4. Se il trattamento illecito di cui al comma 1 e'  confermato,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 25. 
 
          Nota all'art. 26:
              -  Per  il Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note
          alle premesse.