Art. 26. Misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto 1. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, se sospetta che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito o che hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non e' stato rispettato il periodo di sospensione, dispone: a) che gli animali siano macellati separatamente; b) il sequestro delle carcasse e delle frattaglie, procedendo ai prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze; c) nel caso di risultati positivi, l'invio delle carcasse e delle frattaglie a uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria. 2. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non e' stato rispettato il periodo di sospensione, ne differisce la macellazione. 3. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito, ne dispone l'abbattimento e l'invio alla distruzione o, se consentito, ad uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria. 4. Se il trattamento illecito di cui al comma 1 e' confermato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.
Nota all'art. 26: - Per il Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note alle premesse.