Art. 27. 
             Cooperazione per l'attuazione dei controlli 
  1. Il personale, il responsabile dello stabilimento di macellazione
e  il  privato,  proprietario  dello  stabilimento  di  macellazione,
nonche' il proprietario o il detentore degli animali  sono  tenuti  a
cooperare e a non adottare comportamenti  ostruzionistici  nel  corso
delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione  dei  piani
nazionali di  sorveglianza  dei  residui,  nonche'  nel  corso  delle
indagini e dei controlli previsti dal presente decreto.