Art. 28. Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento dei controlli 1. Il Ministero della salute informa annualmente la Commissione europea circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi. 2. Quando dai controlli di cui al comma 1, effettuati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si rileva che sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di tali prodotti o sostanze in una partita, o parte di essa, originaria di uno stesso stabilimento il Ministero della salute ne informa la Commissione europea. 3. Nei casi di cui al comma 2, anche se la rilevazione e' riscontrata in un altro Stato membro, il Ministero della salute dispone per il rafforzamento dei controlli su tutte le partite di animali o di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere bloccate al posto di ispezione frontaliera, con contestuale deposito a titolo di acconto, da parte dello speditore o del suo mandatario, di una somma pari al 50 per cento delle spese previste per il controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite. 4. Qualora i controlli dimostrino la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi, si applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004. 5. Il Ministero della salute informa la Commissione europea del risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3.
Note all'art. 28: - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea.». - Per il regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.