Art. 28. 
 Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento dei controlli 
  1. Il Ministero della salute  informa  annualmente  la  Commissione
europea circa i risultati dei controlli di residui  effettuati  sugli
animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi. 
  2. Quando dai controlli di cui al comma 1, effettuati ai sensi  del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si  rileva  che  sono  stati
utilizzati prodotti o sostanze non  autorizzati  per  il  trattamento
degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di
tali prodotti o sostanze in una partita, o parte di essa,  originaria
di uno stesso stabilimento il Ministero della salute  ne  informa  la
Commissione europea. 
  3. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  anche  se  la  rilevazione  e'
riscontrata in un altro  Stato  membro,  il  Ministero  della  salute
dispone per il rafforzamento dei controlli su  tutte  le  partite  di
animali o di prodotti aventi la stessa origine.  In  particolare,  le
dieci partite successive  aventi  la  stessa  origine  devono  essere
bloccate al posto di ispezione frontaliera, con contestuale  deposito
a titolo di acconto, da parte dello speditore o del  suo  mandatario,
di una somma pari al  50  per  cento  delle  spese  previste  per  il
controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione
rappresentativo di dette partite. 
  4. Qualora  i  controlli  dimostrino  la  presenza  di  sostanze  o
prodotti non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi,  si
applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22  del  regolamento
(CE) n. 882/2004. 
  5. Il Ministero della salute informa  la  Commissione  europea  del
risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3. 
 
          Note all'art. 28:
              -  Il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 93, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  90/675/CEE e della direttiva
          91/496/CEE   relative   all'organizzazione   dei  controlli
          veterinari  su  prodotti  e animali in provenienza da Paesi
          terzi e introdotti nella Comunita' europea.».
              - Per  il  regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.