Art. 29. 
               Decretazione del Ministro della salute 
  1. Il Ministro della salute, con uno o piu' decreti, stabilisce: 
    a) le specialita' medicinali da impiegare ai fini previsti  dagli
articoli 4 e 5, nonche' le relative condizioni di  utilizzazione,  in
particolare, il tempo di sospensione necessario; 
    b) i mezzi di identificazione degli animali trattati; 
    c) il modello della  dichiarazione  di  scorta  per  gli  animali
destinati allo stabilimento di macellazione; 
    d) le indicazioni  che  devono  essere  riportate  sulla  ricetta
medico-veterinaria; 
    e)  i  livelli  fisiologici  massimi  delle  sostanze  ad  azione
estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti  negli
animali. 
  2. Fino all'adozione dei decreti di cui  al  comma  1,  restano  in
vigore  i  decreti  adottati  dal  Ministro  della  salute  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 6, dell'articolo 7, comma 3, dell'articolo 13,
comma 4, e dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 118. 
 
          Nota all'art. 29:
              - Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  118,
          recante:  «Attuazione  delle  direttive  n.  81/602/CEE, n.
          85/358/CEE,  n.  86/469/CEE, n. 88/146/ CEE e n. 88/299/CEE
          relative  al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
          azione  ormonica  e ad azione tireostatica nelle produzioni
          animali,  nonche'  alla  ricerca di residui negli animali e
          nelle   carni   fresche.»   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.