Art. 3.
Divieti di somministrazione,  detenzione  in  azienda  immissione sul
                      mercato e trasformazione
  1.  Salvo  quanto  previsto  agli  articoli  4  e 5, e' vietata per
tireostatici,  stilbeni  e  derivati  dello  stilbene  e loro sali ed
esteri,  estradiolo-17  beta  e suoi derivati sotto forma di esteri e
sostanze  beta-agoniste  e per sostanze ad azione estrogena - diverse
dall'estradiolo-17  beta  e dai suoi derivati sotto forma di esteri -
androgena o gestagena:
    a)  la  somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali
d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
    b)  la  detenzione  in un'azienda, escluse quelle sotto controllo
ufficiale,   di   animali   d'azienda   e  di  acquacoltura,  nonche'
l'immissione  sul  mercato  o la macellazione per il consumo umano di
animali  d'azienda che contengono sostanze di cui al presente comma o
nei quali e' stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che
venga  provato  che  detti  animali sono stati trattati a norma degli
articoli 4 o 5;
    c)  l'immissione  sul  mercato  per  il  consumo umano di animali
d'acquacoltura  cui  sono  state  somministrate le sostanze di cui al
presente  comma, nonche' di prodotti trasformati provenienti da detti
animali;
    d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla
lettera b);
    e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la
successiva immissione delle stesse sul mercato.
  2.  E'  vietata  la  detenzione  nelle  aziende  in cui si allevano
animali  da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al
comma 1.