Art. 30. 
                                Spese 
  1. Le spese derivanti dall'applicazione degli  articoli  18  e  26,
limitatamente alle ipotesi  di  conferma  o  di  accertato  utilizzo,
nonche' degli articoli 21, 22,  23,  24  e  25,  sono  a  carico  del
titolare dell'azienda o  dello  stabilimento,  non  pubblici,  o  del
detentore degli animali o dei prodotti. 
  2. Le spese derivanti dall'applicazione degli  articoli  28  e  31,
comma 2, sono a carico dello speditore o del suo mandatario. 
  3. Sono a carico del  proprietario,  senza  alcun  indennizzo,  ne'
altra forma compensatoria, le spese per il trasporto, la macellazione
e la distruzione  coatta  degli  animali  o  dei  prodotti  risultati
positivi.