Art. 33. 
Sospensione  degli  aiuti  comunitari  e   delle   autorizzazioni   o
                           riconoscimenti 
  1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32, il  proprietario
o il responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce
a dissimulare l'uso di sostanze vietate, e' escluso dalla concessione
degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi. 
  2. L'accertamento  con  provvedimento  esecutivo  della  violazione
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2  comporta,  oltre  alle
sanzioni di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  l'applicazione  della
sanzione   amministrativa   accessoria   della   sospensione    delle
autorizzazioni o dei  riconoscimenti  ufficiali  rilasciati,  per  un
periodo di tempo da uno a tre mesi nonche', in caso  di  reiterazione
della violazione, la revoca di tali provvedimenti.