Art. 33. Sospensione degli aiuti comunitari e delle autorizzazioni o riconoscimenti 1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32, il proprietario o il responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce a dissimulare l'uso di sostanze vietate, e' escluso dalla concessione degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi. 2. L'accertamento con provvedimento esecutivo della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 1, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle autorizzazioni o dei riconoscimenti ufficiali rilasciati, per un periodo di tempo da uno a tre mesi nonche', in caso di reiterazione della violazione, la revoca di tali provvedimenti.