Art. 34. 
                       Clausola di cedevolezza 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti  a
materia di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto  al
recepimento della direttiva 2003/74/CE, si applicano fino  alla  data
di entrata in vigore della  normativa  di  attuazione  adottata,  nel
rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dei
principi fondamentali desumibili dal presente  decreto,  da  ciascuna
regione e provincia autonoma. 
 
          Note all'art. 34:
              - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:  «Le  Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Per la direttiva 2003/74/CE, vedi note alle premesse.