Art. 4.
  Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari
1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, e' consentito
somministrare  ad  animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali
veterinari contenenti:
    a)  testosterone,  progesterone  o  derivati  che  si trasformano
facilmente  nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel
luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo
da  un  veterinario  mediante  iniezione o, per il trattamento di una
disfunzione   ovarica,  mediante  spirali  vaginali  e  non  mediante
impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;
    b)   sostanze   (ß)-agoniste   ovvero   trenbolone   allilico  da
somministrare  per  via  orale  ad  equidi o ad animali da compagnia,
sempreche'   siano  utilizzati  conformemente  alle  indicazioni  del
fabbricante;
    c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto
forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;
    d)  estradiolo-17  beta e suoi derivati sotto forma di esteri per
il  trattamento  di  macerazione o mummificazione fetale dei bovini o
della piometra per i bovini.
  2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1,
lettere  a), c) e d), deve essere effettuata da un veterinario o, nel
caso  di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma
1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita'.
  3.  I  trattamenti  di cui al comma 1, devono essere registrati dal
veterinario  che  ha  in cura gli animali su un registro vidimato dal
servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:
    a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
    b) natura del trattamento;
    c) denominazione del medicinale veterinario;
    d) data di inizio e fine trattamento;
    e) identificazione degli animali trattati;
    f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere
inviati allo stabilimento di macellazione.
  4.   Il   registro  di  cui  al  comma  3  deve  essere  conservato
nell'azienda  a  cura  del titolare, unitamente a copia delle ricette
rilasciate  dal  veterinario,  per  almeno  cinque  anni  e  messo  a
disposizione dell'autorita' competente.
  5.  Gli  animali  assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non
possono  essere  macellati  prima  che  sia  trascorso  il  tempo  di
sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
  6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  lettera  c),  il
trattamento  terapeutico  e'  vietato  negli  animali  da produzione,
nonche' in quelli da riproduzione a fine carriera.