Art. 5.
               Deroghe al divieto di somministrazione
  1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
e fatto salvo il divieto dell'articolo 2, sono consentiti:
    a)  la  somministrazione  per  fini  di trattamento zootecnico di
medicinali  veterinari  che  contengono  sostanze ad azione estrogena
diverse  dall'estradiolo-17  beta  e dai suoi derivati sotto forma di
esteri,  androgena  o  gestagena;  la  somministrazione  deve  essere
effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati;
    b)   il  trattamento  di  avannotti  d'acquacoltura  a  scopo  di
inversione  sessuale  durante i primi tre mesi di vita con medicinali
veterinari contenenti sostanze ad azione androgena;
    c)   la  somministrazione  ad  animali  d'azienda  di  medicinali
veterinari  contenenti estradiolo-17 beta o suoi derivati sotto forma
di  esteri per l'induzione dell'estro nei bovini, negli equini, negli
ovini e nei caprini, fino al 14 ottobre 2006.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, il veterinario compila una
ricetta  in  triplice  copia  non ripetibile, in cui sia precisato il
trattamento   zootecnico   previsto   e   la  quantita'  di  prodotto
necessario,  procedendo  alla registrazione dei medicinali prescritti
in conformita' a quanto previsto all'articolo 4, comma 3.
  3. Il trattamento zootecnico e' comunque vietato per gli animali da
produzione,  nonche'  per gli animali da riproduzione a fine carriera
durante il periodo di ingrasso.
  4.  I  trattamenti  di  cui  al  comma 1 e all'articolo 4, comma 1,
devono  essere  comunicati  entro  tre giorni, dal veterinario che li
effettua  direttamente  al  servizio  veterinario dell'azienda unita'
sanitaria   locale   competente  per  territorio,  con  l'indicazione
dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero
identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale
veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data
e del tipo di intervento eseguito.
  5.  Gli  animali  assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non
possono  essere  macellati  prima  che  sia  trascorso  il  tempo  di
sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
  6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il
prescritto  tempo  di  sospensione, l'autorita' competente ordina che
gli   animali   sottoposti  ai  trattamenti  di  cui  al  comma  1  e
all'articolo   4,   comma   1,  vengano  avviati  a  stabilimenti  di
trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  il  regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note
          alle premesse.