Art. 6.
        Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio
  1.  Non  possono  essere  autorizzati  ai sensi dell'articolo 3 del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,  n.  119,  e  successive
modificazioni,  medicinali  veterinari destinati ad animali d'azienda
contenenti:
    a)  sostanze  ormonali  che agiscono mediante un effetto deposito
oppure  il  cui  tempo  di sospensione e' superiore a quindici giorni
dopo  la fine del trattamento, nonche' i prodotti autorizzati in base
a  norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n.
2309  del  1993,  le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali
non  esistono  reagenti,  ne'  esiste  il  materiale necessario per i
metodi  d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti
consentiti;
    b)   sostanze  (ß)-agoniste,  il  cui  tempo  di  sospensione  e'
superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.
 
          Note all'art. 6:
              - L'art.  3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          119, citato nelle premesse, cosi' recita:
              «Art. 3. - 1. Nessun medicinale veterinario puo' essere
          immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione
          all'immissione  in commercio rilasciata dal Ministero della
          salute   oppure  dalla  Commissione  europea  a  norma  del
          Regolamento  (CEE)  2309/93.  Il  Ministero  della  salute,
          tuttavia:
                a) quando  la  situazione sanitaria lo richiede, puo'
          autorizzare  la  commercializzazione  o la somministrazione
          agli  animali  di  medicinali  veterinari,  che  sono stati
          autorizzati   da   un  altro  Stato  membro  in  base  alle
          disposizioni comunitarie;
                b) in  caso  di  malattie  epidemiche gravi, consente
          temporaneamente   l'impiego  di  medicinali  veterinari  ad
          azione  immunologica,  senza  preventiva  autorizzazione di
          immissione   sul   mercato,   in   mancanza  di  medicinali
          appropriati  e  dopo  avere  informato la Commissione delle
          Comunita'    europee    delle    condizioni    di   impiego
          particolareggiato.
              2.   L'autorizzazione   alla   commercializzazione   di
          medicinali  veterinari  destinati  alla somministrazione ad
          animali  le  cui carni o prodotti sono destinati al consumo
          umano non puo' essere concessa a meno che:
                a) l'impiego   della   sostanza   o   delle  sostanze
          farmacologicamente    attive   contenute   nel   medicinale
          veterinario  sia gia' stato autorizzato in altri medicinali
          veterinari   dal  Ministro  della  sanita'  alla  data  del
          31 dicembre 1991;
                b) la   sostanza  o  le  sostanze  farmacologicamente
          attive  siano  incluse  negli  allegati  I,  II  o  III del
          regolamento CEE 2377/90 del Consiglio Comunita' europea del
          26 giugno 1990.
              3.  E'  vietata  la  somministrazione  agli  animali di
          medicinali  veterinari  non autorizzati salvo che si tratti
          delle  sperimentazioni  di  medicinali  veterinari  di  cui
          all'art.  4,  comma 1, lettera l), effettuate conformemente
          alla  normativa vigente; la commercializzazione di alimenti
          ottenuti    da    animali    trattati   nel   corso   delle
          sperimentazioni  puo'  avvenire  solo se e' stato accertato
          dall'autorita'  sanitaria  che tali alimenti non contengono
          residui  che  possano  costituire  un rischio per la salute
          umana.
              4.  Fatte  salve  le  norme  piu'  severe  e' richiesta
          ricetta  non ripetibile rilasciata da un medico veterinario
          per fornire al pubblico i seguenti medicinali:
                a) medicinali,  la  cui  fornitura o utilizzazione e'
          soggetta  a  restrizioni  in applicazione delle convenzioni
          delle   Nazioni   Unite  contro  il  traffico  illecito  di
          stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;
                b) medicinali   per   i  quali  il  veterinario  deve
          prendere  precauzioni  particolari  per  evitare  qualsiasi
          rischio inutile per:
                  1) le specie a cui e' destinato il farmaco;
                  2)  la  persona  che somministra il medicinale agli
          animali;
                  3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale
          trattato;
                  4) l'ambiente;
                c) medicinali  destinati  a  trattamenti o a processi
          patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal
          cui  uso  possono  derivare  conseguenze  tali  da  rendere
          difficile  o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici
          o terapeutici;
                d) formule magistrali destinate agli animali;
                e) nuovi    medicinali   veterinari   contenenti   un
          principio   attivo  la  cui  utilizzazione  nei  medicinali
          veterinari  e'  autorizzata  da  meno di cinque anni, salvo
          eventuali  deroghe  che  il  Ministero  della  salute  puo'
          stabilire    all'atto   del   rilascio   del   decreto   di
          autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto
          delle    informazioni    fornite    dal    richiedente    o
          dell'esperienza   acquisita  mediante  l'utilizzazione  del
          prodotto,  accerti  che  non rientrino nelle ipotesi di cui
          alle lettere a), b), c) e d).
              4-bis.  Il  Ministro  della sanita' con proprio decreto
          stabilisce   l'elenco   dei   medicinali   veterinari   non
          sottoposti all'obbligo della ricetta.
              5.  Ove  non  esistano  medicinali  autorizzati per una
          determinata  malattia,  al fine, in particolare, di evitare
          agli  animali  evidenti  stati  di  sofferenza,  il  medico
          veterinario puo' somministrare ad uno o piu' animali che in
          una  azienda  determinata  costituiscono  gruppo, ovvero ad
          animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
                a) un  medicinale  veterinario  il  cui  impiego  sia
          autorizzato  in  Italia  per  un'altra specie animale o per
          altri   animali   della  stessa  specie,  ma  per  un'altra
          affezione;
                b) in  mancanza  di  tale  medicinale,  un medicinale
          autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso,
          il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e'
          soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;
                c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste
          e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente,
          un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un
          farmacista  conformemente  alle indicazioni contenute nella
          prescrizione veterinaria.
              6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se
          somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono
          destinati   al   consumo  umano,  puo'  contenere  soltanto
          sostanze  presenti in un medicinale veterinario autorizzato
          per   essi   e  il  medico  veterinario  responsabile  deve
          prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali
          per  garantire  che  gli  alimenti prodotti con gli animali
          trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i
          tempi  di  attesa,  a  meno  che  non  siano  indicati  sul
          medicinale impiegato per le specie interessate, non possono
          essere  inferiori  per  le  uova  e  per  il latte, a sette
          giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso
          e  frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a
          500  gradi/giorno;  alla  vendita  di  tale  medicinale  si
          applica  l'art.  32,  comma 3. Per tipologie particolari di
          allevamento  di  animali la cui carne e i cui prodotti sono
          designati  al consumo umano, il Ministero della salute puo'
          dettare   norme   integrative   sull'uso   dei   medicinali
          veterinari  connesse  alle  caratteristiche  dei medicinali
          stessi.
              7.  Il  medico  veterinario,  qualora il medicinale sia
          somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono
          destinati  al  consumo umano, tiene un registro numerato in
          cui  annota  tutte  le opportune informazioni concernenti i
          trattamenti  di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli
          animali   sono   stati   esaminati,   identificazione   del
          proprietario,  il  numero  di animali trattati, la diagnosi
          clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la
          durata  del  trattamento  e  gli  eventuali tempi di attesa
          raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione
          a  disposizione  delle  competenti  autorita' sanitarie, ai
          fini   di   ispezione,  per  almeno  tre  anni  dalla  data
          dell'ultima registrazione.
              8.  In  deroga  ai commi 3 e 4, e' consentito ai medici
          veterinari   stabiliti   in  un  altro  Stato  membro,  che
          esercitano  la professione nel territorio italiano, portare
          e   somministrare   piccoli   quantitativi   di  medicinali
          veterinari  gia'  preparati  che non superino il fabbisogno
          quotidiano,   esclusi   comunque   quelli  dotati  d'azione
          immunologica, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
                a) l'autorizzazione alla commrcializzazione sia stata
          concessa  dalle  competenti autorita' dello Stato membro in
          cui il medico veterinario e' stabilito;
                b) i  medicinali  veterinari  siano  trasportati  dal
          medico    veterinario    nell'imballaggio   d'origine   del
          produttore;
                c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali
          destinati  alla  produzione di alimenti per l'uomo, abbiano
          una   composizione   qualitativamente  e  quantitativamente
          identica,  per  quanto riguarda i principi attivi, a quella
          dei prodotti il cui impiego e' stato autorizzato;
                d) il  medico  veterinario si tenga al corrente delle
          buone  prassi  veterinarie  seguite nello Stato membro dove
          presta  servizio; egli provvede affinche' sia rispettato il
          tempo  di  attesa specificato sull'etichetta del medicinale
          veterinario,  a  meno  che  ragionevolmente sappia che, per
          osservare  tali  buone  prassi veterinarie, dovrebbe essere
          indicato un tempo di attesa piu' lungo;
                e) il   medico   veterinario   non   fornisce   alcun
          medicinale  veterinario al proprietario od al custode degli
          animali trattati;
                f) il medico veterinario registri in modo dettagliato
          gli  animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari
          somministrati,  il loro dosaggio, la durata del trattamento
          ed  il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno
          tenute a disposizione delle competenti autorita' sanitarie,
          ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;
                g) la   varieta'   e   la   quantita'  di  medicinali
          veterinari  detenuti  dal  medico  veterinario non superino
          quelle  generalmente  necessarie per le esigenze quotidiane
          di una buona prassi veterinaria.
              8-bis.  I  medicinali  veterinari  non  ricadenti nelle
          categorie  elencate  al  comma 4,  possono  essere  venduti
          dietro   presentazione   di   ricetta   medico  veterinaria
          ripetibile,   previa  autorizzazione  del  Ministero  della
          salute.».
              - Il  regolamento (CEE) n. 2309 del 1993, e' pubblicato
          nella GUCE 24 agosto 1993, n. L. 214.