Art. 6. Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio 1. Non possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti: a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione e' superiore a quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonche' i prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2309 del 1993, le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, ne' esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti; b) sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione e' superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.
Note all'art. 6: - L'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 3. - 1. Nessun medicinale veterinario puo' essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della salute oppure dalla Commissione europea a norma del Regolamento (CEE) 2309/93. Il Ministero della salute, tuttavia: a) quando la situazione sanitaria lo richiede, puo' autorizzare la commercializzazione o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato membro in base alle disposizioni comunitarie; b) in caso di malattie epidemiche gravi, consente temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato la Commissione delle Comunita' europee delle condizioni di impiego particolareggiato. 2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla somministrazione ad animali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non puo' essere concessa a meno che: a) l'impiego della sostanza o delle sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale veterinario sia gia' stato autorizzato in altri medicinali veterinari dal Ministro della sanita' alla data del 31 dicembre 1991; b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive siano incluse negli allegati I, II o III del regolamento CEE 2377/90 del Consiglio Comunita' europea del 26 giugno 1990. 3. E' vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'art. 4, comma 1, lettera l), effettuate conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti ottenuti da animali trattati nel corso delle sperimentazioni puo' avvenire solo se e' stato accertato dall'autorita' sanitaria che tali alimenti non contengono residui che possano costituire un rischio per la salute umana. 4. Fatte salve le norme piu' severe e' richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali: a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione e' soggetta a restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie; b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per: 1) le specie a cui e' destinato il farmaco; 2) la persona che somministra il medicinale agli animali; 3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato; 4) l'ambiente; c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici; d) formule magistrali destinate agli animali; e) nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari e' autorizzata da meno di cinque anni, salvo eventuali deroghe che il Ministero della salute puo' stabilire all'atto del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto delle informazioni fornite dal richiedente o dell'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione del prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d). 4-bis. Il Ministro della sanita' con proprio decreto stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta. 5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario puo' somministrare ad uno o piu' animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6: a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un'altra affezione; b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e' soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile; c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria. 6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, puo' contenere soltanto sostanze presenti in un medicinale veterinario autorizzato per essi e il medico veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i tempi di attesa, a meno che non siano indicati sul medicinale impiegato per le specie interessate, non possono essere inferiori per le uova e per il latte, a sette giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso e frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a 500 gradi/giorno; alla vendita di tale medicinale si applica l'art. 32, comma 3. Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui carne e i cui prodotti sono designati al consumo umano, il Ministero della salute puo' dettare norme integrative sull'uso dei medicinali veterinari connesse alle caratteristiche dei medicinali stessi. 7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli animali sono stati esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorita' sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 8. In deroga ai commi 3 e 4, e' consentito ai medici veterinari stabiliti in un altro Stato membro, che esercitano la professione nel territorio italiano, portare e somministrare piccoli quantitativi di medicinali veterinari gia' preparati che non superino il fabbisogno quotidiano, esclusi comunque quelli dotati d'azione immunologica, purche' ricorrano le seguenti condizioni: a) l'autorizzazione alla commrcializzazione sia stata concessa dalle competenti autorita' dello Stato membro in cui il medico veterinario e' stabilito; b) i medicinali veterinari siano trasportati dal medico veterinario nell'imballaggio d'origine del produttore; c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, abbiano una composizione qualitativamente e quantitativamente identica, per quanto riguarda i principi attivi, a quella dei prodotti il cui impiego e' stato autorizzato; d) il medico veterinario si tenga al corrente delle buone prassi veterinarie seguite nello Stato membro dove presta servizio; egli provvede affinche' sia rispettato il tempo di attesa specificato sull'etichetta del medicinale veterinario, a meno che ragionevolmente sappia che, per osservare tali buone prassi veterinarie, dovrebbe essere indicato un tempo di attesa piu' lungo; e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale veterinario al proprietario od al custode degli animali trattati; f) il medico veterinario registri in modo dettagliato gli animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno tenute a disposizione delle competenti autorita' sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni; g) la varieta' e la quantita' di medicinali veterinari detenuti dal medico veterinario non superino quelle generalmente necessarie per le esigenze quotidiane di una buona prassi veterinaria. 8-bis. I medicinali veterinari non ricadenti nelle categorie elencate al comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile, previa autorizzazione del Ministero della salute.». - Il regolamento (CEE) n. 2309 del 1993, e' pubblicato nella GUCE 24 agosto 1993, n. L. 214.