Art. 7.
 Immissione sul mercato di animali e bollatura delle relative carni
  1.  Qualora  siano  state  rispettate  le  disposizioni di cui agli
articoli   4   e   5   e  i  tempi  di  sospensione  minimi  previsti
nell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio  del  medicinale
veterinario, e' consentito:
    a)  immettere sul mercato gli animali destinati alla riproduzione
o  gli  animali  riproduttori  che  sono  stati sottoposti ad uno dei
trattamenti di cui agli articoli 4 e 5, ad eccezione di quelli a fine
carriera;
    b)   apporre  la  bollatura  sanitaria  comunitaria  sulle  carni
provenienti dagli animali di cui alla lettera a).
  2.  I  cavalli  di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da
competizione,  da  circo  o  equidi  destinati alla riproduzione o ad
esposizioni,  inclusi  gli  equidi  registrati,  ai  quali sono stati
somministrati,  per  le finalita' previste all'articolo 4, medicinali
veterinari  contenenti  trenbolone  allilico o sostanze (ß)-agoniste,
possono  essere movimentati prima della fine del tempo di sospensione
solo  se sono state rispettate le condizioni di somministrazione e se
la  natura  e la data del trattamento risultano sul certificato o sul
passaporto che accompagna detti animali.
  3.  Le  carni  o  i  prodotti provenienti da animali cui sono state
somministrati  medicinali  veterinari  contenenti  sostanze ad azione
estrogena,  androgena  o  gestagena  ovvero sostanze (ß)-agoniste, in
conformita' alle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 5,
possono  essere  immessi  sul mercato per il consumo umano solo se e'
stato  rispettato,  prima della macellazione, il tempo di sospensione
previsto   nell'autorizzazione   di   immissione   in  commercio  del
medicinale   veterinario,   il  trattamento  risulti  dagli  appositi
registri  e siano stati rispettati gli altri requisiti previsti dalla
legislazione vigente.
  4.  In  deroga  all'articolo  3  e  fatto  salvo l'articolo 2, agli
animali   da   azienda  per  i  quali  puo'  essere  certificato  che
l'estradiolo-17  beta  o  i  suoi derivati sotto forma di esteri sono
stati  somministrati per fini terapeutici o di trattamento zootecnico
prima  del  14 ottobre 2004, si applicano, per quanto attiene all'uso
terapeutico,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 e, per quanto
attiene all'uso zootecnico, le disposizioni di cui all'articolo 5.