Art. 7. Immissione sul mercato di animali e bollatura delle relative carni 1. Qualora siano state rispettate le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e i tempi di sospensione minimi previsti nell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario, e' consentito: a) immettere sul mercato gli animali destinati alla riproduzione o gli animali riproduttori che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui agli articoli 4 e 5, ad eccezione di quelli a fine carriera; b) apporre la bollatura sanitaria comunitaria sulle carni provenienti dagli animali di cui alla lettera a). 2. I cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, inclusi gli equidi registrati, ai quali sono stati somministrati, per le finalita' previste all'articolo 4, medicinali veterinari contenenti trenbolone allilico o sostanze (ß)-agoniste, possono essere movimentati prima della fine del tempo di sospensione solo se sono state rispettate le condizioni di somministrazione e se la natura e la data del trattamento risultano sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali. 3. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrati medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze (ß)-agoniste, in conformita' alle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 5, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se e' stato rispettato, prima della macellazione, il tempo di sospensione previsto nell'autorizzazione di immissione in commercio del medicinale veterinario, il trattamento risulti dagli appositi registri e siano stati rispettati gli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente. 4. In deroga all'articolo 3 e fatto salvo l'articolo 2, agli animali da azienda per i quali puo' essere certificato che l'estradiolo-17 beta o i suoi derivati sotto forma di esteri sono stati somministrati per fini terapeutici o di trattamento zootecnico prima del 14 ottobre 2004, si applicano, per quanto attiene all'uso terapeutico, le disposizioni di cui all'articolo 4 e, per quanto attiene all'uso zootecnico, le disposizioni di cui all'articolo 5.