Art. 8. Registro 1. Fatte salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e 3 e' riservata alle imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantita' prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorita', su stampa, se la registrazione e' effettuata con sistema computerizzato.
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, vedi note alle premesse.