Art. 8.
                              Registro
  1.  Fatte  salve  le  prescrizioni di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, la detenzione delle
sostanze  di cui agli articoli 2 e 3 e' riservata alle imprese che le
producono,   acquistano,   commercializzano   ai   fini   della  loro
importazione,     fabbricazione,    detenzione    e    magazzinaggio,
distribuzione,  vendita  ed  utilizzazione. Esse devono conservare un
registro  su  cui  annotare,  in  ordine  cronologico,  le  quantita'
prodotte  o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione
di  medicinali  e  coloro  ai  quali le hanno cedute e dai quali sono
state acquistate.
  2.  Le  informazioni  di  cui  al comma 1 devono essere fornite, su
richiesta,  alla competente autorita', su stampa, se la registrazione
e' effettuata con sistema computerizzato.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
          vedi note alle premesse.