Art. 9.
                  Mutua assistenza tra Stati membri
  1.  Qualora  dall'esito  dei  controlli  effettuati  su  animali  o
prodotti  provenienti  da  un  altro  Stato membro risulti il mancato
rispetto  delle  disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro
di  origine  degli  animali o dei prodotti sottoposti a controllo, si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  mutua assistenza tra le
autorita' amministrative degli Stati membri.