Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti,
allo stato naturale o prodotti da attivita' industriali, in forma
solida, liquida o gassosa;
b) Preparato: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o
piu' sostanze;
c) Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno
l'elemento carbonio ed uno o piu' tra gli elementi idrogeno,
ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad
eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati
inorganici;
d) Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C
misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;
e) Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili
espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto
pronto all'uso. Non e' considerata come parte del contenuto di COV la
massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che,
in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del
rivestimento;
f) Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in
combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime,
prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per
dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di
viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o
conservante;
g) Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi tutti i solventi
organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per
una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da
applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una
determinata superficie;
h) Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I,
paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo,
funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative
finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali
manufatti;
i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di
uno o piu' rivestimenti su un supporto;
l) Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui
viscosita' e' regolata mediante l'uso di acqua;
m) Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui
viscosita' e' regolata mediante l'uso di solventi organici;
n) Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati
nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione,
manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella
direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attivita'
siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol
sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;
o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione
del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito;
rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione
del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori
finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio
doganale comunitario;
p) Produttore: colui che produce i prodotti elencati
nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa
tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su
tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come
produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso
secondo le definizioni contenute nell'allegato I;
q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria
elencati nell'allegato I;
r) Prodotto pronto all'uso: prodotto che non necessita di
operazioni di miscelazione per essere utilizzato;
s) Miscelazione: l'aggiunta, ad un prodotto elencato
nell'allegato I gia' immesso sul mercato, di altri prodotti, quali
solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli
elencati nell'allegato I; si considera come miscelazione anche
l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.
Nota all'art. 2:
- La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 febbraio 1970, n. L., 42.