Art. 3.
Immissione sul mercato
1. A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite
previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono
essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o
inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformita'
all'articolo 4.
2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere
pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o
preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati
nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si
applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di
tale aggiunta.
3. Al fine di valutare la conformita' del contenuto di COV dei
prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti
nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato
III.
4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attivita'
effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformita'
al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44. Se presso tali
impianti si effettuano attivita' di restauro o manutenzione dei
veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere
l'autorizzazione ivi prevista.
5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la
manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni
culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il
restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico
o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere
una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione e'
presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni
culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per
territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e,
per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia
entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione e' rilasciata
soltanto per le quantita' rigorosamente necessarie alla esecuzione
delle attivita' di restauro e di manutenzione.
6. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle
autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
Note all'art. 3:
- Per il decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44,
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 13) e' il seguente:
"Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere
prescrizioni.".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.