Art. 4.
Etichettatura
1. I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti
all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di
un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:
a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute
nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato
II, espresso in g/l;
b) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto
pronto all'uso.
2. All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e
chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o piu'
confezioni differenti.