Art. 5.
Raccolta e trasmissione dei dati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le informazioni che i
produttori dei prodotti elencati nell'allegato I devono trasmettere a
tale Ministero ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al
comma 2 e le pertinenti modalita' di trasmissione.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia
alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio
2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa
l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle
informazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A
tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla
Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali
informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.