Art. 6.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi
un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti
dall'allegato II, e' punito con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:
a) il produttore se il prodotto non ha subito operazioni di
miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo
conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento
dei valori limite e' stato determinato da successive operazioni di
miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da
costui fornite;
c) chi ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme
dalle istruzioni per l'uso fornitegli o in assenza di tali
istruzioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica se il prodotto,
secondo le istruzioni per l'uso che lo accompagnano, non e' pronto
all'uso. Tale sanzione si applica in caso di immissione sul mercato
di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano,
e indipendentemente dal proprio contenuto di COV, non sono pronti
all'uso e che, a seguito dell'aggiunta prevista dall'articolo 3,
comma 2, effettuata in modo conforme alle istruzioni stesse,
presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti
dall'allegato II.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera
o contraffa' l'etichetta prevista dall'articolo 4 per i prodotti
elencati nell'allegato I, ovvero appone un'etichetta riportante
caratteristiche non conformi al prodotto, e' punito con l'arresto
fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato i prodotti elencati nell'allegato I nei quali l'etichetta
prevista dall'articolo 4 e' assente, incompleta o evidentemente
alterata o contraffatta e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di
tale sanzione provvede la regione competente per territorio o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale.
5. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano se i
prodotti sono destinati, fin dal primo atto di immissione sul
mercato, ad un'attivita' prevista dall'articolo 3, comma 4, o ad
un'operazione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 5. La
sanzione non si applica comunque a chi, prima di immettere il
prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzera' una
dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, comma 4, o una copia dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 3, comma 5.
6. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano
all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.