Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV
superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere
immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di
applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi
sono stati prodotti prima di tale data.
2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni
successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti
elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul
mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di
utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione
europea.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli
allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a
successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse
modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
"Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.".