IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
  Visto  l'articolo 14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo 10  della  legge  29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42, recante
istituzione   del   sistema  pubblico  di  connettivita'  e  la  rete
internazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo
10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 maggio  2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione
e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
 Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82,  di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate
le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune
tecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le
parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' del
titolare»  e  sono  soppresse  le  parole:  «ai titolari e confermano
l'identita'  informatica  dei  titolari  stessi;»; alla lettera q) la
parola:    «autenticazione»    e'    sostituita    dalla    seguente:
«identificazione»;  alla  lettera r)  sono soppresse le parole: «e la
sua  univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, quale
l'apparato   strumentale   usato   per   la   creazione  della  firma
elettronica».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          Europea (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.  76 della Costituzione dispone che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
              - L'art.   87,   della   Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art.   117,   secondo   comma,   lettera r)   della
          Costituzione  conferisce  allo Stato legislazione esclusiva
          nelle  seguenti  materie: «r) pesi, misure e determinazione
          del   tempo;   coordinamento   informativo   statistico   e
          informatico    dei   dati   dell'amministrazione   statale,
          regionale e locale; opere dell'ingegno;».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.):
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
          della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione -
          Legge di semplificazione 2001):
              «Art.    10   (Riassetto   in   materia   di   societa'
          dell'informazione).   -   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data in entrata in
          vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
          legislativi,  su  proposta del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
          coordinamento  e il riassetto delle disposizioni vigenti in
          materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
          principi  e  i  criteri  direttivi di cui all'art. 20 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, come sostituito dall'art. 1
          della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) graduare  la  rilevanza  giuridica  e  l'efficacia
          probatoria   dei  diversi  tipi  di  firma  elettronica  in
          relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
          firma;
                b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
          garantire  la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
          via  telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e dagli
          altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
          imprese  l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
          massima  semplificazione  degli strumenti e delle procedure
          necessari  e  nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
          discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei
          dati personali;
                c) prevedere  la possibilita' di attribuire al dato e
          al  documento informatico contenuto nei sistemi informativi
          pubblici  i  caratteri della primarieta' e originalita', in
          sostituzione   o   in  aggiunta  a  dati  e  documenti  non
          informatici,  nonche'  obbligare  le amministrazioni che li
          detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
          ad  assicurare  l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
          relativo contenuto informativo;
                d) realizzare  il  coordinamento  formale  del  testo
          delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
          coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la
          coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
          di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
                e) adeguare    la    normativa    alle   disposizioni
          comunitarie.
              2.  La  delega  di  cui  al comma 1 e' esercitata per i
          seguenti oggetti:
                a) il  documento  informatico, la firma elettronica e
          la firma digitale;
                b) i   procedimenti   amministrativi  informatici  di
          competenza   delle   amministrazioni   statali   anche   ad
          ordinamento autonomo;
                c) la gestione dei documenti informatici;
                d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
                e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
          alle   banche  dati  di  competenza  delle  amministrazioni
          statali anche ad ordinamento autonomo.
              3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
          decreti   legislativi  recanti  disposizioni  correttive  e
          integrative  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
          determinati   dal  presente  articolo,  entro  dodici  mesi
          decorrenti  dalla  data  di  scadenza del termine di cui al
          medesimo comma 1».
              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi».
              - Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
          n.  42,  reca  «Norme  in  materia  di  sistemi informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421».
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
          203,  S.O, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  20 febbraio  2001, n. 42, S.O., reca «Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
          106, S.O., reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
              - Il   decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
          n. 39, reca «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
          ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
          174,  S.O.,  reca «Codice in materia di protezione dei dati
          personali».
              - La  legge  9 gennaio  2004,  n.  4,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  del  17 gennaio  2004,  n.  13,  reca
          «Disposizioni  per favorire l'accesso dei soggetti disabili
          agli strumenti informatici».
              - Il  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n.  52,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
          n.  49,  S.O., reca «Attuazione della direttiva 2001/115/CE
          che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in
          materia di IVA».
              - La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  2 luglio  1986,  n.  151,  reca
          «Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
          98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          20 luglio 1998».
              -   Il   decreto   legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n.
          112, S.O. reca «Codice dell'amministrazione digitale».
              -  Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2005, n.
          73, reca «Istituzione del sistema pubblico di connettivita'
          e della rete internazionale della pubblica amministrazione»
          a norma dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione  digitale, come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente codice si
          intende per:
                a) allineamento    dei    dati:    il   processo   di
          coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
          alla  verifica  della  corrispondenza delle informazioni in
          essi contenute;
                b) autenticazione    informatica:    la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco  ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei
          sistemi   informativi,   effettuata   attraverso  opportune
          tecnologie   anche   al  fine  di  garantire  la  sicurezza
          dell'accesso;
                c) carta   d'identita'   elettronica:   il  documento
          d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
          supporto  informatico dalle amministrazioni comunali con la
          prevalente  finalita'  di dimostrare l'identita' anagrafica
          del suo titolare;
                d) carta   nazionale   dei   servizi:   il  documento
          rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
          per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle pubbliche
          amministrazioni;
                e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
          che  collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
          per verificare le firme elettroniche;
                f) certificato     qualificato:     il    certificato
          elettronico  conforme  ai  requisiti  di cui all'allegato I
          della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che
          risponde ai requisiti di cui all'allegato II della medesima
          direttiva;
                g) certificatore:  il  soggetto che presta servizi di
          certificazione  delle  firme  elettroniche  o  che fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime;
                h) chiave  privata: l'elemento della coppia di chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale   si   appone   la   firma   digitale  sul  documento
          informatico;
                i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
          asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico, con il
          quale  si  verifica la firma digitale apposta sul documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
                l) dato  a  conoscibilita'  limitata:  il dato la cui
          conoscibilita'  e'  riservata  per  legge  o  regolamento a
          specifici soggetti o categorie di soggetti;
                m) dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato
          formato,    o    comunque    trattato   da   una   pubblica
          amministrazione;
                n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
                o) disponibilita':  la  possibilita'  di  accedere ai
          dati  senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
          di legge;
                p) documento    informatico:    la   rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
                q) firma  elettronica:  l'insieme  dei  dati in forma
          elettronica,  allegati oppure connessi tramite associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica;
                r) firma    elettronica    qualificata:    la   firma
          elettronica  ottenuta  attraverso una procedura informatica
          che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
          con  mezzi  sui  quali  il  firmatario  puo'  conservare un
          controllo  esclusivo  e  collegata  ai  dati  ai  quali  si
          riferisce  in  modo  da  consentire  di  rilevare se i dati
          stessi  siano  stati  successivamente  modificati,  che sia
          basata  su un certificato qualificato e realizzata mediante
          un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
                s) firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma
          elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
          crittografiche,  una  pubblica e una privata, correlate tra
          loro,  che consente al titolare tramite la chiave privata e
          al     destinatario    tramite    la    chiave    pubblica,
          rispettivamente,  di  rendere  manifesta e di verificare la
          provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
          un insieme di documenti informatici;
                t) fruibilita'   di   un  dato:  la  possibilita'  di
          utilizzare   il   dato   anche  trasferendolo  nei  sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
                u) gestione   informatica  dei  documenti:  l'insieme
          delle  attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
          di     protocollo,     nonche'     alla    classificazione,
          organizzazione,  assegnazione,  reperimento e conservazione
          dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
          amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
          d'archivio    adottato,    effettuate    mediante   sistemi
          informatici;
                v) originali  non  unici: i documenti per i quali sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture   o   documenti   di   cui  sia  obbligatoria  la
          conservazione, anche se in possesso di terzi;
                z) pubbliche     amministrazioni     centrali:     le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  istituzioni universitarie, gli enti pubblici
          non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza
          negoziale   delle   pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  le
          agenzie  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300;
                aa)  titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
          firma  elettronica  e  che ha accesso ai dispositivi per la
          creazione della firma elettronica;
                bb)   validazione   temporale:   il  risultato  della
          procedura  informatica  con  cui si attribuiscono, ad uno o
          piu'   documenti   informatici,   una  data  ed  un  orario
          opponibili ai terzi.».