Art. 10.
Modifica  della  rubrica  dell'articolo  22  del  decreto legislativo
                         7 marzo 2005, n. 82
  1.   La   rubrica  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  e'
sostituita  dalla seguente: «Documenti informatici originali e copie.
Formazione e conservazione.».
 
          Nota all'art. 10:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  22  (Documenti  informatici  originali  e copie.
          Formazione  e  conservazione).  -  1.  Gli atti formati con
          strumenti  informatici,  i  dati  e i documenti informatici
          delle  pubbliche amministrazioni costituiscono informazione
          primaria  ed  originale  da cui e' possibile effettuare, su
          diversi  tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
          consentiti dalla legge.
              2.   Nelle   operazioni  riguardanti  le  attivita'  di
          produzione,   immissione,   conservazione,  riproduzione  e
          trasmissione  di dati, documenti ed atti amministrativi con
          sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
          degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
          resi  facilmente  individuabili  sia  i  dati relativi alle
          amministrazioni   interessate,   sia  il  soggetto  che  ha
          effettuato l'operazione.
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono,
          ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte,
          se  la  loro  conformita'  all'originale  e' assicurata dal
          funzionario  a  cio'  delegato nell'ambito dell'ordinamento
          proprio   dell'amministrazione  di  appartenenza,  mediante
          l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole
          tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.
              4.  Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione e
          conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni  sono  definite  ai  sensi dell'art. 71, di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e  sentito  il  Garante  per  la  protezione dei dati
          personali.».