Art. 11.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
  ed all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
  1.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo  23 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
    «2-bis.  Le  copie su supporto cartaceo di documento informatico,
anche  sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata o con firma
digitale,  sostituiscono  ad ogni effetto di legge l'originale da cui
sono  tratte  se  la  loro  conformita' all'originale in tutte le sue
componenti   e'   attestata   da   un   pubblico   ufficiale  a  cio'
autorizzato.».
  2.  All'articolo  1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «vigenti regole tecniche,» e'
soppressa  la  parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su
supporto  cartaceo»  sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui
al presente comma».
 
          Note all'art. 11:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
                «Art.  23  (Copie di atti e documenti informatici). -
          1.   All'art.  2712  del  codice  civile  dopo  le  parole:
          "riproduzioni  fotografiche"  e'  inserita  la seguente: ",
          informatiche".
              2.  I  duplicati,  le copie, gli estratti del documento
          informatico,   anche  se  riprodotti  su  diversi  tipi  di
          supporto,  sono  validi  a  tutti  gli effetti di legge, se
          conformi alle vigenti regole tecniche.
              2-bis.  Le  copie  su  supporto  cartaceo  di documento
          informatico,   anche  sottoscritto  con  firma  elettronica
          qualificata  o  con  firma  digitale, sostituiscono ad ogni
          effetto  di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
          conformita'  all'originale  in  tutte  le sue componenti e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
              3.   I   documenti   informatici   contenenti  copia  o
          riproduzione   di   atti   pubblici,  scritture  private  e
          documenti   in   genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
          amministrativi  di  ogni  tipo,  spediti  o  rilasciati dai
          depositari  pubblici  autorizzati e dai pubblici ufficiali,
          hanno  piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
          del  codice  civile,  se ad essi e' apposta o associata, da
          parte  di  colui  che  li  spedisce  o  rilascia, una firma
          digitale o altra firma elettronica qualificata.
              4.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          originali non unici formati in origine su supporto cartaceo
          o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto
          di  legge,  gli  originali  da  cui  sono tratte se la loro
          conformita'  all'originale  e'  assicurata dal responsabile
          della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma
          digitale  e  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di cui
          all'art. 71.
              5.  Le  copie  su  supporto  informatico  di documenti,
          originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o,
          comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di
          legge,  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro
          conformita'  all'originale e' autenticata da un notaio o da
          altro   pubblico   ufficiale   a   cio'   autorizzato,  con
          dichiarazione   allegata   al   documento   informatico   e
          asseverata  secondo  le  regole tecniche stabilite ai sensi
          dell'art. 71.
              6.  La  spedizione  o  il  rilascio  di copie di atti e
          documenti  di  cui  al  comma 3, esonera dalla produzione e
          dalla   esibizione   dell'originale   formato  su  supporto
          cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
              7.  Gli  obblighi  di  conservazione e di esibizione di
          documenti  previsti dalla legislazione vigente si intendono
          soddisfatti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo di
          documenti  informatici,  se  le  procedure  utilizzate sono
          conformi  alle  regole  tecniche dettate ai sensi dell'art.
          71,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
          finanze.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51 della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato dal presente
          decreto legislativo:
                «51.   Al   fine   di   semplificare   le   procedure
          amministrative  delle  pubbliche amministrazioni, le stesse
          possono,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e senza
          nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
          stipulare  convenzioni  con soggetti pubblici e privati per
          il  trasferimento  su  supporto  informatico degli invii di
          corrispondenza  da  e  per  le pubbliche amministrazioni. A
          tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni
          e   servizi   informatici   e   telematici  che  assicurino
          l'integrita'  del  messaggio  nella  fase  di  trasmissione
          informatica  attraverso  la  certificazione  tramite  firma
          digitale  o  altri  strumenti  tecnologici che garantiscano
          l'integrita'  legale  del  contenuto,  la marca temporale e
          l'identita'   dell'ente   certificatore   che  presidia  il
          processo. Il concessionario del servizio postale universale
          ha facolta' di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti
          regole   tecniche,   i   documenti  cartacei  attestanti  i
          pagamenti  in  conto  corrente;  a  tale  fine  individua i
          dirigenti  preposti  alla certificazione di conformita' del
          documento  informatico riproduttivo del documento originale
          cartaceo.  Le  copie  su supporto cartaceo dei documenti di
          cui al presente comma, generate mediante l'impiego di mezzi
          informatici,   sostituiscono   ad  ogni  effetto  di  legge
          l'originale   da   cui   sono   tratte  se  la  conformita'
          all'originale   e'   assicurata  da  pubblico  ufficiale  o
          incaricato di pubblico servizio.».